DVR e sicurezza in azienda: obblighi del datore di lavoro tra normativa, sanzioni e vantaggi fiscali

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Negli ultimi mesi, tra i clienti che seguiamo insieme, è aumentata una domanda precisa: «il DVR lo abbiamo già, serve aggiornarlo?». Non è una domanda banale, soprattutto ora che sono cambiate le regole sulla formazione del datore di lavoro.

In questo articolo mettiamo insieme due prospettive: Fabio spiega cosa prevede la normativa sulla sicurezza, chi deve avere il DVR e cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni; Francesca guarda al lato fiscale, tra deducibilità delle spese e le agevolazioni a cui puoi accedere se investi in sicurezza oltre il minimo di legge.

Cos'è il DVR e chi è obbligato a redigerlo

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento con cui il datore di lavoro individua i rischi presenti in azienda e le misure per prevenirli, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 17, comma 1, lett. a, e art. 28).

È obbligatorio per tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente, indipendentemente dal settore o dalla dimensione dell’azienda. Sono esonerati, salvo condizioni particolari, i lavoratori autonomi senza dipendenti e le imprese familiari.

Il contenuto minimo, secondo l’art. 28, comprende:

  • la relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati;
  • le misure di prevenzione e protezione adottate, compresi i DPI;
  • il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici;
  • i nominativi di RSPP, RLS e, se previsto, del medico competente.

Non è un documento statico: va aggiornato (art. 29) ogni volta che cambiano l’organizzazione, i processi produttivi o le mansioni, oppure dopo infortuni significativi.

✎ Riferimento normativo: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 17, 28, 29.

Cosa cambia nella formazione del datore di lavoro dal 2025

Fino a poco tempo fa, un datore di lavoro che non svolgeva anche il ruolo di RSPP non aveva un vero obbligo formativo personale. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha cambiato le cose: per la prima volta introduce un obbligo di formazione specifico per tutti i datori di lavoro, con un corso base di 16 ore (più un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili).

Il periodo transitorio si è concluso a maggio 2026: chi non ha ancora completato questa formazione è di fatto inadempiente.

Per chi vuole svolgere direttamente anche i compiti di RSPP, il percorso è diverso: sostituisce lo schema del 2011 basato sui tre livelli di rischio (16/32/48 ore) con un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori (con un’esercitazione pratica sulla redazione del DVR), più uno o più moduli tecnici da 12 o 16 ore a seconda del settore di attività.

L’aggiornamento, sia per il corso base sia per il percorso RSPP, resta quinquennale, con un minimo di 6 ore.

Nel nostro studio aiutiamo i datori di lavoro a capire in quale caso rientrano e a scegliere il percorso corretto, evitando corsi non più validi con le nuove regole o, al contrario, di restare scoperti.

✎ Riferimento normativo: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), G.U. n. 119 del 24 maggio 2025.

Le sanzioni per chi non ha il DVR o non è in regola

Sanzioni penali. L’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 punisce il datore di lavoro che non elabora il DVR (violazione dell’art. 29, comma 1) o che non nomina l’RSPP con l’arresto da 3 a 6 mesi o con un’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.

Sospensione dell’attività. La mancata redazione del DVR rientra tra le «gravi violazioni» in materia di sicurezza che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (rafforzato dal Decreto Fisco e Lavoro, L. 215/2021), consentono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale. Chi non rispetta il provvedimento rischia l’arresto fino a sei mesi.

Un DVR «di facciata» non basta. Con la sentenza n. 14579 del 21 aprile 2026, la Cassazione penale ha ribadito che il DVR deve avere data certa ed essere una valutazione reale e aggiornata, non un documento compilato una volta e mai più rivisto. Nel caso esaminato, un DVR incompleto e privo di data certa è stato tra i fattori che hanno portato alla condanna del datore di lavoro dopo un infortunio mortale.

✎ Riferimento normativo: D.Lgs. 81/2008, artt. 14 e 55; Cassazione Penale, sentenza n. 14579/2026.

Il lato fiscale: perché investire in sicurezza conviene

Fin qui la parte «difensiva»: adempimenti e sanzioni. Ma c’è anche un lato meno raccontato, quello degli incentivi per chi fa di più del minimo richiesto dalla legge.

Le spese per la sicurezza (corsi obbligatori, DPI, consulenza per il DVR, adeguamenti degli ambienti di lavoro) sono costi di esercizio e, come tali, integralmente deducibili dal reddito d’impresa: non c’è alcuna limitazione particolare, proprio perché si tratta di obblighi di legge.

Chi va oltre il minimo obbligatorio può inoltre accedere a due strumenti distinti:

Riduzione del premio INAIL (modello OT23). Le aziende che, nell’anno precedente, hanno realizzato interventi migliorativi ulteriori rispetto agli obblighi di legge (formazione aggiuntiva, interventi strutturali, sistemi di gestione della sicurezza) possono chiedere una riduzione del tasso medio di tariffa INAIL, con un risparmio diretto sul premio assicurativo. La domanda si presenta ogni anno, in via telematica, entro fine febbraio, per gli interventi realizzati nell’anno precedente.

Bando ISI INAIL. È il principale strumento di finanza agevolata per la sicurezza. Nell’edizione 2026 ha messo a disposizione oltre 600 milioni di euro di contributi a fondo perduto, fino a 130.000 euro per progetto (fino all’80% della spesa per alcune categorie, come i giovani agricoltori o chi adotta sistemi di gestione della sicurezza certificati). Le domande per il 2026 si sono chiuse il 28 maggio, ma il bando si rinnova ogni anno: vale la pena monitorare l’uscita della prossima edizione per pianificare gli investimenti in anticipo.

Attenzione a non confondere i due piani: gli adempimenti minimi (DVR, formazione obbligatoria) non danno accesso a queste agevolazioni, proprio perché sono un obbligo. Le agevolazioni premiano chi fa di più.

✎ Riferimento normativo: Art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi INAIL (D.M. 27 febbraio 2019); Bando ISI INAIL, edizione 2026.

✅ Checklist: la sicurezza della tua azienda è in regola?

  • Hai almeno un dipendente e non hai ancora un DVR aggiornato
  • Il DVR ha una data certa ed è coerente con l’attività realmente svolta
  • È stato aggiornato dopo l’ultimo cambiamento organizzativo o di mansioni
  • Hai nominato un RSPP (interno o esterno) e completato la formazione richiesta
  • Hai verificato se rientri nel nuovo obbligo formativo di 16 ore per il datore di lavoro
  • Hai valutato se un investimento in sicurezza potrebbe darti accesso a OT23 o al prossimo bando ISI

Come possiamo aiutarti

Seguiamo aziende e professionisti su entrambi i fronti: Fabio si occupa di redazione e aggiornamento del DVR, corsi RSPP e formazione obbligatoria; Francesca segue la parte fiscale, dalla deducibilità delle spese fino alle pratiche per OT23 e i bandi INAIL.

Se vuoi capire a che punto è la tua azienda, contattaci direttamente: trovi i riferimenti nella pagina contatti.

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